| Tutte le aziende industriali, commerciali e artigiane.
Non si possono assumere un numero di apprendisti superiore alle maestranze specializzate e qualificate presenti nell'azienda. Se il datore di lavoro non ha dipendenti o ne ha meno di tre non possono essere assunti piu' di tre apprendisti. |
Tutti i giovani con eta' non inferiore a 16 anni e che abbiano assolto all'obbligo scolastico. L'eta' massima e' fissata in 24 anni, elevabili a 26 se le assunzioni intervengono nelle aree svantagiate o in favore di disabili ( fino a 28 anni per disabili nelle aree svantagiate). L'eta' massima e', invece, di 29 anni per il settore artigiano e per l'apprendistato professionalizzante. |
La contribuzione, a carico del datore di lavoro, per gli apprendisti e' fissata al 10% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende con piu' di 9 dipendenti.
Per le aziende con meno di 9 dipendenti i contributi, a carico del datore, sono dell'1,50% per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il terzo anno.
A decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore. Lo sconto contributivo a favore del datore di lavoro ammonta quindi al 1,5% per il primo anno, al 3,5% per il secondo anno e al 10% per il terzo anno. Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi e' quella gia' prevista: 10% a carico del datore di lavoro piu' 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%. |