Richiedi un preventivo per la gestione delle buste paga del personale, i nostri esperti ti offriranno la migliore soluzione utilizzando i migliori software per l'elaborazione delle buste paghe.
Per nuovi clienti in corso d'anno l'inserimento di cedolini elaborati presso altri studi è gratuita, ma verrà richiesto un anticipo rispetto alla canonica fatturazione trimestrale.
Riceverete la nostra miglior proposta economica, il preventivo rispecchia una proiezione annuale degli adempimenti ordinari.
Controlla la parte anagrafica e integra i dati mancanti, sottoscrivi per accettazione, e inoltra alla nostra mail!
Il nostro contratto può essere firmato a distanza utilizzando semplicemente il cellulare del soggetto firmatario.
Nella fase conclusiva ti manderemo un elenco della documentazione propedeutica alla collaborazione!
in ogni momento dell'anno!
Uso fraudolento degli ammortizzatori sociali
Si mette alla vostra attenzione che l'ispettorato del lavoro sta iniziando azione di controllo diffuso di utilizzo fraudolento degli ammortizzatori sociali, cigo fis cig in deroga fsba.
Sotto la lente d'ingrandimento le seguenti casistiche:
- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attivitA ;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione alla€tmemergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa della€tmattivitA , modifiche della€tminquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto la€tmerogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato alla€tmINPS la ripresa, anche parziale, della€tmattivitA lavorativa.
Vi invitiamo quindi ad utilizzare lo strumento solo in caso di reale necessitA .
Sospensione dei versamenti Marzo Aprile
Gentile cliente,
a seguito della possibilitA di sospendere totalmente i pagamenti f24 (versamenti contributivi e fiscali) con scadenza di pagamento 16-03-2020 e 16-04-2020 e per poter gestire correttamente la prossima scadenza di pagamento ci risulta fondamentale una Vostra conferma in merito, ovvero ci occorre sapere se la vostra azienda (in caso di studi si intende l'elenco dei clienti con il dettaglio del pagamento effettuano o viceversa) non ha provveduto al versamento dei suddetti contributi.
Ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Smart Working Coronavirus
Il ministero del lavoro ha previsto semplificazioni per lo smart working:
- Non A¨ necessario l'accordo scritto
- La comunicazione al Ministero del lavoro, ordinariamente fatta con deposito dell'accordo , viene sostituita da una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente, Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile
- L' informativa sulla sicurezza sul lavoro si puA² inviare al lavoratore con modalitA telematica .
Chi fosse interessato alla casistica si metta in contatto con lo studio per i dettagli.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Il Decreto Ristoro Bis ha previsto la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali (irpef, addizionali regionali e comunali) con scadenza 16 novembre 2020 e relativi al periodo di riferimento ottobre 2020, ad eccezione del premio Inail.
Tale sospensione A¨ prevista SOLO per le aziende collocate sulla€tmintero territorio nazionale che svolgono le attivitA elencate nella€tmallegato 1 e per le aziende collocate in zona rossa che svolgono le attivitA elencate nella€tmallegato 1 e 2 (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta).
Il versamento potrA essere effettuato in rata unica, senza sanzione ed interessi, entro il 16 marzo 2021 oppure dilazionato in n. 4 rate a decorrere dalla medesima scadenza.
Qualora la Vostra azienda rientri in uno dei codici attivitA specificati in entrambi gli allegati, ed intenda aderire alla sospensione di pagamento, A¨ Vostro onere darcene comunicazione entro e non oltre il prossimo 16 novembre per gli adempimenti del caso.
Si ricorda inoltre che la€tmistanza di dilazione dovrA essere necessariamente inoltrata dal nostro studio anche nel caso in cui scegliate il pagamento in soluzione unica posticipato al 16 marzo 2021, ciA² comporta una parcellazione della pratica che ammonta ad euro 50 + iva.
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la legge 17 dicembre 2021 viene inserito un nuovo obbligo per le aziende committenti che si avvalgono dell'attivita di lavoratori autonomi occasionali (ritenuta d'acconto). In sintesi l'azienda committente deve comunicare , a mezzo mail ordinaria all'indirizzo intermittentiatpec.lavoro.gov.it, oppure sms previa autorizzazione, la prestazione occasionale tramite apposito format pdf denominato UNI INTERMITTENTI prima dell'inizio dell' attivita' lavorativa. Il format da inoltrare e' reperibili online e messo a disposizione dal nostro Studio. La prestazione occasionale non puo' superare i 30 giorni. Tutte le prestazioni datate a partire dal 21 dicembre 2021 devono essere regolarizzate con questa comunicazione entro e non oltre il prossimo 18 gennaio 2022.Si ricorda a tutte le aziendi clienti che tale contratto di lavoro autonomo occasionale, per non incorrere in sanzione, deve configurarsi come lavoro prevalentemente proprio ed autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente oltre che in via del tutto occasionale. In conclusione il lavoratore autonomo occasionale non deve utilizzare mezzi ed attrezzature appartenenti all'azienda committente e prestare la propria attivita' in perfetta autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e con carattere di occasionalita.
Presenze Aprile
Vi chiediamo di inoltrarci le presenze dei dipendenti di Aprile anche se non vi sono ore lavorare, semplicemente indicandoci "tutti i dipendenti cassa a zero ore".
Nuovi Adempimenti Per L'appaltatore E Nuovi Obblighi Di Controllo Per Il Committente
Cambia la norma del decreto fiscale sugli appalti oltre 200mila euro ad alta densitA di manodopera.
La nuova norma relativa agli appalti (articolo 4 dl 124/2019), superiori ai 200.000 euro, si applica a "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivitA del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietA di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".
Quindi l'impresa appaltatrice deve provvedere al versamento delle ritenute sul lavoro con distinte deleghe F24 per ciascun committente, senza possibilitA di compensazione di alcun credito, e ne fornisce poi una copia al committente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, unitamente all'invio di un elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. I crediti non utilizzati verranno quindi recuperati con ritardo, ovvero l'anno successivo in fase di dichiarazione 770.
Se tutto questo non succede, oppure se dalla documentazione trasmessa risultano l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, A¨ preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento A¨ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Se non adempie a questi obblighi, il committente paga una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonchAc per il tempestivo versamento, senza possibilitA di compensazione.
Attenzione: le regole appena esposte non valgono nel caso in cui l'impresa affidataria dei lavori sia in una delle seguenti condizioni (che devono essere comprovate da idonea documentazione rilasciata dalla camera di commercio):
- impresa in attivitA da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, che presenti nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi;
- niente iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitA produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (a meno che non siano in corso piani di rateazione).
Resta inalterata, par di capire, la parte della norma che prevede il reverse charge IVA sugli appalti.
Una norma che, non prevedendo la compensazione delle ritenute con altri debiti tributari e contributivi rappresenta un problema di liquiditA per le imprese, nonchAc un aggravio burocratico prevedendo l'onere dei versamenti per ogni singolo cantiere e/o contratto dovendosi chiaramente indicare al committente i lavoratori impiegati nell'appalto per cui si stanno versando le ritenute.
Nuovo Iban MaCed
Vogliate prendere nota che il nuovo Iban MaCed e' il seguente:
IT75G0623032520000015103330
Credit Agricole agenzia di Besana Brianza
Assicurazione Professionale
A decorrere dal 2023 solo per le aziende clienti da oltre un anno, sara' inserita in fattura la seguente voce (Una tantum annuale assicurazione professionale importo), con importo pari a 15 €.
A copertura dei rischi derivante da errori di elaborazione o da negligenze o imperizie dei dati comunicati del cliente, e per qualsiasi altra problematica intercorrente nel rapporto fra le parti che diano adito a sanzioni e interessi verso gli enti, la voce permette di accedere al rimborso per quanto previsto dall'assicurazione professionale del professionista incaricato.
Per gli studi professionali e per i gruppi d'impresa assistiti la voce sara' gestita in base al numero di aziende.
L'una tantum ha copertura annuale, sara' quindi inserita nella prima fattura di ogni anno.
Forti che quanto detto non arrechi malumore da parte vostra, il fine ultimo e' garantirvi sempre un servizio di qualita' e di darvi un'ulteriore garanzia.
Chiusura estiva e termine invio presenze paghe Luglio
Gentile cliente, con la presente si segnala che il nostro studio chiudera' per ferie a decorrere dal 12 al 20 Agosto compresi. In queste giornate lo studio sara completamente chiuso.
Dal 21 di Agosto fino al 30 per qualsiasi adempimento urgente restiamo disponibili esclusivamente a mezzo mail.
Per gestire correttamente le paghe di competenza mese di Luglio chiediamo l'invio delle presenze entro e non oltre il 4 Agosto.
Cogliamo l'occasione per augurare delle buone ferie.
Staff Maced
DECRETO TRASPARENZA
Il 13 agosto e' entrato in vigore il Dlgs n. 104 denominato “Decreto trasparenza” con il quale il datore di lavoro a decorrere da tale data e' obbligato a fornire ai lavoratori neo assunti e gia' in forza se lo richiedono espressamente, informazioni dettagliate circa il rapporto di lavoro ed in maniera trasparente, chiara, completa, gratuita, nonche in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili in qualsiasi momento ai lavoratori stessi.
Tutte queste informazioni sono contenute nella lettera di assunzione e nell' informativa integrativa che il nostro studio vi consegna per ogni dipendente che viene assunto. Dovete pero' controllare sempre quanto indicato perche l'informativa integrativa deve essere completata con informazioni non in nostro possesso (turnazione, data prefissata come giorno di paga, variabili nella ripartizione dell'orario e giornate lavorative ecc..). Inoltre come indicato nell'informativa deve essere consegnata al dipendente copia del Ccnl applicato.
Si ricorda inoltre che questi due documenti devono essere sempre sottoscritti dal dipendente e conservati in azienda anche alla conclusione del rapporto di lavoro.
L' inosservanza di tali adempimenti e' punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 1500 euro per ogni soggetto interessato.
Eventuali modifiche riguardanti gli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicati dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo.
Il decreto ha inoltre stabilito che il periodo di prova non puo' eccedere i 6 mesi e nei contratti a tempo determinato la durata e' proporzionale alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere. In caso di rinnovo con un periodo di stop tra un contratto e l'altro ma per lo svolgimento di una medesima mansione il nuovo rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Decreto legge 52 del 16 giugno
Gentile cliente,
Il decreto legge 52 del 16 giugno ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 (cigo,fis,fsba) oppure 18 (cigd zona gialla, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.
Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 / 22 settimane riconosciute anche prima di settembre.
Chiediamo quindi di comunicarci l'eventuale volontA di sfruttare le ulteriori 4 settimane anticipatamente.
Cordiali saluti
Decreto Agosto, cig, licenziamenti e altre novitAfA
- Proroga cassa integrazione
Sono previste ulteriori 18 settimane con decorrenza dal 13 Luglio al 31 Dicembre.
Il primo blocco di 9 settimane e libero e non prevede il versamento di contributi come le precedenti, il secondo blocco prevede dei paletti in base al fatturato 2019.
Il contributo addizionale e pari:
Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che non anno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non e dovuto dai datori di lavoro che hanno
Subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero
Avviato l'attivita di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
- Stop ai licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti per gmo copre tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l'intesa raggiunta, e il testo del decreto approvato, non e prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell'azienda.
Il blocco non opera in caso di: cessazione attivita, fallimento, accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale
- Agevolazioni contributive per aziende che non fruiscono della cig
L'articolo 3 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano gia fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
La norma prevede, in particolare, che per un periodo massimo di 4 mesi, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il suddetto esonero contributivo e fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale gia fruite e puo essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- Agevolazioni contributive per aziende che assumono a tempo indeterminato
L'articolo 6 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'eta anagrafica
dei lavoratori.
Tuttavia, per la piena operativita di tale agevolazione e necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.
La norma prevede, in particolare, che, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero
totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).
L'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto a€oeAgostoa€ (ossia successive al 15 agosto 2020).
L'articolo 7 del Decreto a€oeAgostoa€ stabilisce che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalita e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Possibilita di ulteriore dilazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020), possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020.
per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali
In base al dettato normativo, la possibilita del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell'anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), purche la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.
Decreto 16 Marzo 2020 Misure per le imprese
N.B: Per tutte le aziende cheintendono accedere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria edin deroga, fis, fsba) chiediamo di preparare un file excel riportante ilnominativo dei dipendenti, la loro mail personale ed il loro IBAN. Inoltrechiediamo un file in jpg (formato foto) ovvero una foto su foglio bianco dellafirma del titolare/legale rappresentante.
Gentile cliente,
la presente per riassumere lemisure salva economia ufficializzate con il Decreto Legge COVID -19 del 16marzo 2020.
-CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art.18)
Per i datori di lavoro che hannodovuto sospendere o ridurre la€tmattivitA lavorativa per COVID-19, a decorrere dal23 febbraio per un massimo di 9settimane.
In questo caso non A¨ necessario la€tmaccordo sindacale,basta la€tminformazione, consultazione ed esame congiunto anche in via telematica(mail). La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mesesuccessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione oriduzione della€tmattivitA lavorativa.
Resta inteso che per accederealla€tmammortizzatore sociale i dipendentidevono avere una anzianitA lavorativa pari ad almeno 90 giorni e devono averutilizzato tutte le ore di ferie e permessi in arretrato.
La€tmInps andrA a corrispondere la€tm 80% della retribuzione direttamenteal dipendente.
-CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art.21)
Per tutti i datori di lavoro (eccetto datori di lavoro domestico) chenon possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, compresi settoreagricolo, pesca, terzo settore e per un periodo massimo consentito di 9 settimane.
In questo caso A¨ necessario siglare la€tmaccordo sindacale ela nomina del responsabile sindacale aziendale anche in via telematica solo perle aziende con piA¹ di 5 dipendenti , mentre per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti non A¨ necessario alcunaccordo sindacale e si procede direttamente con la domanda di CIGD cheverrA effettuata dal nostro studio.
La€tmInps andrA a corrispondere la€tm 80% della retribuzione direttamenteal dipendente.
Resta inteso che per accedere alla€tmammortizzatore sociale i dipendentidevono avere una anzianitA lavorativa pari ad almeno 90 giorni e devono averutilizzato tutte le ore di ferie e permessi in arretrato.
-CONGEDO PARENTALE e VOUCHER BABY-SITTING (art.22)
Previsto per uno solo dei genitori (anche affidatari) lavoratori del settoreprivato con figli fino a 12 anni , ovvero una indennitA del 50% della retribuzione per un massimo di 15 giorni concontribuzione previdenziale figurativa.
Tale misura A¨ concessa anche ai lavoratori iscritta alla Gestione separatainps (es. mansione addetta call center), in misura pari al 50% di 1/365 del reddito individuatosecondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazionedella€tmindennitA di maternitA .
Estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti inps gestione artigiani/commercianti commisurata al 50% della retribuzioneconvenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
La fruizione del congedo A¨subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitorebeneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione ecc..) incaso di sospensione o cessazione della€tmattivitA lavorativa o altro genitoredisoccupato.
I genitori con figli compresi tra i 12 e 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro a condizione che non ci siano altri genitoriche fruiscono di sostegno al reddito senzaricevere perA² alcuna indennitA econtribuzione per le giornate di assenza, ma mantenendo il diritto allaconservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedoparentale si puA² richiedere il voucher baby sitting nel limite massimocomplessivo di 600 euro mensili erogato mediante il libretto famiglia (bonusriconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti inps, subordinatamentealla comunicazione da parte delle rispettive case previdenziali del numero deibeneficiari).
Le modalitA operative dirichiesta congedo parentale e voucher baby sitting sono stabilite dalla€tminps.
-ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104 (ASSISTENZA DISABILI) a€“ (art. 23)
Vengono erogare 12 giornate aggiuntive di permessomensile retribuito per legge 104 da usare nei mesi di marzo e aprile 2020.
-PERIODO DI QUARANTENA (art.25)
Il periodo in quarantena consorveglianza attiva per lavoratori del settore privato A¨ equiparato a malattiae non A¨ computabile ai fini del periodo di comporto (periodo in cui si mantieneil diritto al mantenimento del posto di lavoro). Bisogna contattare il medicocurante che produrrA il certificato telematico di malattia.
-INDENNITAa€tm PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA (art. 26)
Per i professionisti con partita iva non pensionati e non iscritti ad altreforme di previdenza complementare al 23-02-2020 e lavoratori iscritti alla gestione separata inps A¨ prevista unaindennitA una tantum di 600 euro, non tassataai fini irpef e addizionali. La€tmindennitA viene erogata dalla€tminps previa domandatelematica.
-INDENNITAa€tm LAVORATORI AGRICOLI (art. 29)
Per gli operai agricoli a tempo determinato non pensionati che abbianoeffettuato almeno 50 giornate A¨riconosciuta una indennitA per ilmese di marzo pari ad euro 600 nontassata ai fini irpef. La€tmindennitA viene erogata dalla€tminps previa domandatelematica.
-SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORIDOMESTICI (art.36)
Vengono sospesi i pagamenti deicontributi dei lavoratori domestici per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.
-INDENNITAa€tm LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (art. 36)
Ai lavoratori dello spettacolocon almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiorea 50000 euro e non pensionati A¨ riconosciuta una€tmindennitA per il mese di marzopari ad euro 600 non tassata ai fini irpef e addizionali.
La€tmindennitA viene erogatadalla€tminps previa domanda telematica.
-PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 60)
Corresponsione di un premio peril mese di marzo pari ad euro 100 da riproporzionare sulla base del numero deigiorni di lavoro svolti presso la sede aziendale per i lavoratori con unreddito non superiore ad euro 40.000.
decreto legge 28 ottobre 2020 n 137
CASSA INTEGRAZIONE
Sono previste ulteriori sei settimane di cassa integrazione per un periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Nel caso in cui il periodo precedentemente richiesto fosse, anche parzialmente, collocato alla€tminterno dei limiti sopra indicati verrA convertito automaticamente nelle settimane previste dal presente decreto.
Le sei settimane previste saranno riconosciute ai datori di lavoro che hanno giA interamente usufruito delle ulteriori nove settimane concesse dal decreto agosto (settimane con contribuzione variabile in base al calo di fatturato).
Anche per queste sei settimane A¨ previsto il contributo aggiuntivo sulla base della riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, piA¹ specificatamente:
-Nessun contributo aggiuntivo se vi A¨ una riduzione di fatturato superiore al 20%, se la€tmattivitA aziendale A¨ iniziata successivamente al primo gennaio 2019 o se la€tmattivitA aziendale A¨ stata chiusa o limitata dal decreto del 24 ottobre 2020.
-Contributo aggiuntivo pari al 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore se vi A¨ stato un calo di fatturato inferiore al 20%
-Contributo aggiuntivo pari al 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore se non vi A¨ stato alcun calo di fatturato
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOLO PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITAa€tm INDICATE NELLa€tmALLEGATO
Sono sospesi i termini dei versamenti contributivi dovuti con competenza novembre 2020, tale sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti alle aziende che svolgono attivitA compresa tra quelle elencate nella€tmallegato.
I pagamenti sospesi dovranno essere recuperati in una€tmunica soluzione entro la data del 16 marzo 2021, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA
Aˆ riconosciuto la€tmesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione della contribuzione INAIL), della quota a carico datore di lavoro relativo al mese di novembre 2020.
La€tmesonero A¨ riconosciuto agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e sarA al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquota.
DECRETO OBBLIGO GREEN PASS
Gentile cliente il Governo ha approvato il Decreto Legge che obbliga, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, tutti i dipendenti del settore privato, liberi professionisti, artigiani e ditte individuali ad essere in possesso della certificazione verde COVID-19, salvo casi di specifica esenzione certificata. Le disposizioni si applicano a tutti coloro che devono accedere ad un luogo di lavoro , sia che esso si tratti di un'azienda, uno studio o presso un domicilio di un privato.
I datori di lavoro devono verificare quindi assicurare il ripetto della prescizione da parte di tutto il personale dipendente per non incorrere nella sanzione prevista che varia da 600 a 1500 euro per lavoratore. Tutti i dipendenti che si rifiutano di esibire il green pass poiche' non in possesso vengono considerati come assenti non retribuiti fino a nuova presentazione della certificazione.
Resta in alternativa l'utilizzo del tampone molecolare che rilascia certificazione valida 72 ore oppure rapido con validita' di 48 ore.
Nel rispetto delle normative privacy non e' possibile archiviare copia del green pass che deve essere esibito in azienda e letto con l'apposita applicazione Veridica Covid 19.
Cordiali saluti
29-04-2024
Leggi.. Agenzia delle Entrate [..]
29-04-2024
La prestazione va effettuata entro le 24 del giorno precedentela prestazione. Possono essere comunicate congiuntamente 30 giornate. Per le giornate di[..]
Aziende clienti
Buste paga mensili
CCNL gestiti
Assunzioni mensili
Clienti nuovi al mese
Studi assistiti
Buste Mar 2024
Buste Mar 2024
Buste Gen 2024
Buste Dic 2023
Buste Nov 2023
Buste Ott 2023
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