Uso fraudolento degli ammortizzatori sociali
Si mette alla vostra attenzione che l'ispettorato del lavoro sta iniziando azione di controllo diffuso di utilizzo fraudolento degli ammortizzatori sociali, cigo fis cig in deroga fsba.
Sotto la lente d'ingrandimento le seguenti casistiche:
- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attivitA ;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione alla€tmemergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa della€tmattivitA , modifiche della€tminquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto la€tmerogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato alla€tmINPS la ripresa, anche parziale, della€tmattivitA lavorativa.
Vi invitiamo quindi ad utilizzare lo strumento solo in caso di reale necessitA .
Proroga cassa integrazione Covid
Gentile cliente,
con la presente si comunica che il nuovo Decreto Rilancio prevede per le aziende che hanno interamente utilizzato le prime 9 settimane di cassa integrazione, una proroga di ulteriori 5 settimane con la medesima causale da utilizzare entro il 31 agosto 2020. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane che potranno perA² esssere utilizzare solo dal 01-09-2020 al 31-10-2020.
Solo le aziende che operano nel settore del Turismo, eventi fieristici e sale cinematografiche potranno utilizzare questo ulteriori 4 settimane prima dei mesi indicati di settembre ed ottobre.
Tuttavia va sottolineato che, per il complesso meccanismo temporale previsto, le aziende che non appartengono al settore turismo, eventi fieristici e sale cinematografiche, non potranno utilizzare in continuitA le ulteriori 4 settimane di cassa integrazione, siamo quindi in attesa di ricevere istruzioni dal Governo e dalle Regioni di eventuali ulteriori strumenti a sostegno delle imprese per coprire il buco delle settimane scoperte tra le prime 14 di cassa utilizzabili e le ulteriori 4 fruibili solo in settembre/ottobre.
Con la presente chiediamo di comunicarci con urgenza se intendete aderire alla proroga prevista delle 5 settimane.
Operando con estrema trasparenza si fa presente che tale adempimento verrA dal Nostro Studio parcellizzato 150,00 euro (escluso invio mensile modello SR41/inps, costo 10,00+iva ed eventuali future domande di accesso ai contributi regionali).
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.
Proroga del divieto di licenziamento
Il DL Ristoro proroga il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, applicato a prescindere dalla€tmutilizzo della cassa integrazione o della€tmesonero contributivo.
In base alla nuova disposizione, fino al 31 gennaio 2021 continuerA ad essere vietato:
- iniziare procedure di licenziamento collettivo (salvo in caso di immediata riassunzione per cambio appalto);
- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
I licenziamenti collettivi e/o individuali per giustificato motivo oggettivo continueranno ad essere eccezionalmente consentiti solamente nei seguenti casi:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva della€tmattivitA da€tmimpresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societA senza continuazione, anche parziale, della€tmattivitA ;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto la€tmesercizio provvisorio della€tmimpresa ovvero ne sia disposta la cessazione;
- licenziamenti intimati nei confronti di lavoratori che abbiano aderito ad accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piA¹ rappresentative a livello nazionale.
- licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo restano estranei alla€tmambito di applicazione del divieto.
Nuovi Adempimenti Per L'appaltatore E Nuovi Obblighi Di Controllo Per Il Committente
Cambia la norma del decreto fiscale sugli appalti oltre 200mila euro ad alta densitA di manodopera.
La nuova norma relativa agli appalti (articolo 4 dl 124/2019), superiori ai 200.000 euro, si applica a "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivitA del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietA di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".
Quindi l'impresa appaltatrice deve provvedere al versamento delle ritenute sul lavoro con distinte deleghe F24 per ciascun committente, senza possibilitA di compensazione di alcun credito, e ne fornisce poi una copia al committente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, unitamente all'invio di un elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. I crediti non utilizzati verranno quindi recuperati con ritardo, ovvero l'anno successivo in fase di dichiarazione 770.
Se tutto questo non succede, oppure se dalla documentazione trasmessa risultano l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, A¨ preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento A¨ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Se non adempie a questi obblighi, il committente paga una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonchAc per il tempestivo versamento, senza possibilitA di compensazione.
Attenzione: le regole appena esposte non valgono nel caso in cui l'impresa affidataria dei lavori sia in una delle seguenti condizioni (che devono essere comprovate da idonea documentazione rilasciata dalla camera di commercio):
- impresa in attivitA da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, che presenti nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi;
- niente iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitA produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (a meno che non siano in corso piani di rateazione).
Resta inalterata, par di capire, la parte della norma che prevede il reverse charge IVA sugli appalti.
Una norma che, non prevedendo la compensazione delle ritenute con altri debiti tributari e contributivi rappresenta un problema di liquiditA per le imprese, nonchAc un aggravio burocratico prevedendo l'onere dei versamenti per ogni singolo cantiere e/o contratto dovendosi chiaramente indicare al committente i lavoratori impiegati nell'appalto per cui si stanno versando le ritenute.
Nuovo Iban MaCed
Vogliate prendere nota che il nuovo Iban MaCed e' il seguente:
IT75G0623032520000015103330
Credit Agricole agenzia di Besana Brianza
Nuovo bonus dl 3-2020 e decadenza bonus renzi
A partire da Luglio 2020 entra in vigore il bonus DL 3/2020 e contemporaneamente viene abrogato il bonus Renzi.
Nei cedolini la prestazione sara' automatica per i dipendenti che
percepivano il bonus Renzi, in base al principio
dellA¢a‚¬a„¢automaticita' della prestazione.
Per capire i principi di quantificazione dell'importo si invita a
prendere visione del testo in calce all'allegato.
Per i dipendenti che vogliono optare per la non erogazione e o al
conguaglio con altri redditi, si rende necessaria la compilazione
dell'allegato bonus fiscale, il modulo depitamente compilato
dovra' pervenire in studio nei soli casi sopra specificati.
Bonus
fiscale
PAGAMENTO VERSAMENTI SOSPESI F24 FEBBRAIO MARZO E APRILE
Gentile cliente, in data 16 settembre 2020 scade il termine ultimo di pagamento dei versamenti sospesi a seguito emergenza covid relativi ai periodi di competenza febbraio, marzo e aprile.
Con la presente chiediamo di comunicarci nuovamente se non avete provveduto al pagamento dei sopra citati periodi.
Il decreto Agosto prevede la possibilitA di restituire tali somme nei seguenti termini:
- Pagamento integrale dei versamenti sospesi in data 16 settembre senza tariffazione da parte dello studio.
- Dilazione del totale in n. massimo 4 rate a partire dal 16 settembre, a seguito di inoltro di apposita istanza di dilazione. Tale istanza dovrA essere presentata dal nostro studio e sarA tariffata 50 euro + iva;
- Pagamento del 50% del totale entro il 16 settembre in unica soluzione oppure in massimo 4 rate a partire dalla stessa data, ed ulteriore 50% del totale in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 oppure in 24 rate a partire dalla medesima data.
In caso di adesione alla dilazione entro e non oltre il prossimo 11 Settembre si dovrA rispondere a questa mail manifestando le proprie intenzioni.
L'F24 che verrA inoltrato a seguito della vostra scelta annulla e sostituisce eventuale F24 competenza agosto precedentemente inoltrato.
Lo studio si solleva da ogni responsabilitA in caso di mancata risposta alla presente.
Cordiali saluti
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la legge 17 dicembre 2021 viene inserito un nuovo obbligo per le aziende committenti che si avvalgono dell'attivita di lavoratori autonomi occasionali (ritenuta d'acconto). In sintesi l'azienda committente deve comunicare , a mezzo mail ordinaria all'indirizzo intermittentiatpec.lavoro.gov.it, oppure sms previa autorizzazione, la prestazione occasionale tramite apposito format pdf denominato UNI INTERMITTENTI prima dell'inizio dell' attivita' lavorativa. Il format da inoltrare e' reperibili online e messo a disposizione dal nostro Studio. La prestazione occasionale non puo' superare i 30 giorni. Tutte le prestazioni datate a partire dal 21 dicembre 2021 devono essere regolarizzate con questa comunicazione entro e non oltre il prossimo 18 gennaio 2022.Si ricorda a tutte le aziendi clienti che tale contratto di lavoro autonomo occasionale, per non incorrere in sanzione, deve configurarsi come lavoro prevalentemente proprio ed autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente oltre che in via del tutto occasionale. In conclusione il lavoratore autonomo occasionale non deve utilizzare mezzi ed attrezzature appartenenti all'azienda committente e prestare la propria attivita' in perfetta autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e con carattere di occasionalita.
Bonus DL 50 2022 200 euro
Il bonus 200 euro erogato per molti lavoratori nella mensilita di luglio e stato esteso anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022(anche presso altri datori di lavoro) e che fino al 18 maggio 2022 non hanno beneficiato della riduzione dello 0,8% sui contributi c/dipendente, poiche interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nei primi messi dell'anno 2022 (es. disoccupazione/naspi).
L'indennita e riconosciuta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore (link di seguito) di non aver gia beneficiato del bonus in precedenza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino al 18 maggio 2022.
E' inoltre necessario che i dipendenti siano in forza nel mese di erogazione ovvero ottobre 2022.
Modulo
Bonus DL 144 2022 150 euro
Prevista una ulteriore indennita una tantum pari a 150 euro nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 per i lavoratori (eccetto domestici) con retribuzione imponibile nello stesso mese inferiore a 1538 euro e non titolari di uno o piu trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
I lavoratori interessati sono: dipendenti, stagionali, intermittenti, somministrati, co.co.co, dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo in forza nel mese di novembre 2022.
L'indennita e riconosciuta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, previa dichiarazione sottoscritta del lavoratore
Modulo
Bonus 200 euro modulo autorizzazione a cura del dipendente
Da una prima interpretazione della norma pareve del tutto automatica l'erogazione del bonus, con apposita circolare l'inps ha stabilito che l'attribuzione e subordinata alla consegna di specifico modulo al datore di lavoro, prima dell'erogazione della mensilita di Luglio.
A livello gestionale consigliamo la seguente procedura:
- Consegna del modulo al dipendente
- Ritiro del modulo e conservazione a vostra cura
- Congiuntamente alla consegna della presenze del mese di Luglio, predisporre lista dei dipendenti che dichiarano la non applicazione oppure che non hanno consegnato il modulo sottoscritto.
Per detti soggetti non provvederemo all'erogazione in busta, mentre per i nominativi non comunicati si provvedera all'erogazione.
Modulo
Bonus 200 euro
Gentile cliente,in attesa di circolare Inps sull'effettiva erogazione del bonus una tantum sul cedolino paga di luglio, vi chiediamo di fornirci un elenco dettagliato, entro e non oltre il prossimo 30 giugno, con il nominativo dei dipendenti che intendono beneficiarne, stante i requisiti gia esposti in calce alla dichiarazione inoltrata ieri.
Qualora tale elenco non dovesse pervenire entro il 30 giugno il bonus NON VERRA' EROGATO e le paghe del mese di luglio non saranno soggette a revisione, il dipendente perdera quindi il diritto di beneficio.
Staff Maced
BONUS 200 EURO
Nella busta paga di Luglio 2022 e prevista l'erogazione del bonus, lo stesso spetta in via automatica a tutti i lavoratori subordinati.
Spetta nel caso in cui il dipendente non sia titolare di pensione assegno sociale o reddito di cittadinanza, e se beneficiario in almeno una mensilita del primo quadrimestre 2022 della riduzione contributiva dello 0,8.
In questa condizione e preciso onere del dipendente comunicarlo, per evitare che lo stesso venga successivamente trattenuto in quanto non spettante.
Lo studio come previsto dalla norma gestira il tutto in maniera automatica, avendo ripercussione sul netto in busta, per i dipendenti il netto e prefissato secondo vostra precedente comunicazione, resta vostro preciso onere comunicarci se l'importo deve andare in somma o assorbito, se non vi sara indicazione da parte vostra il tutto andra ad aggiungersi al netto.
Gentile cliente,
il nuovo decreto ha previsto le seguenti misure a sostegno delle imprese:
- Per la cassa integrazione ordinaria sono richiedibili ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 30 giugno 2021 per tutti i dipendenti in forza prima del 22 marzo 2021;
- Per la cassa integrazione in deroga, fondo integrativo salariale (FIS) e fondo FSBA sono richiedibili ulteriori 28 settimane nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 dicembre 2021 per tutti i dipendenti in forza prima del 22 marzo 2021;
- Per la cassa integrazione lavoratori agricoli a tempo indeterminato (CISOA) sono richiedibili ulteriori 120 giorni compresi tra il primo aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Come di consueto nel caso di adesione attendiamo vostra pronta conferma.
Il presente decreto ha inoltre prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021, fermo restando le precedenti eccezioni. Tuttavia e' prevista la possibilita' di prorogare / instaurare nuovi contratti a tempo determinato senza l'obbligo di apporre causale entro il 31 dicembre 2021, non superando i 24 mesi complessivi di contratto con lo stesso dipendente e stipulando proroghe / rinnovi senza causale superiori ai 12 mesi.
Novita dal decreto lavoro
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: COME CAMBIANO CON IL DECRETO LAVORO
La durata massima resta ferma a un massimo di 24, ma per proroghe e rinnovi eccedenti i 12 mesi, vengono modificate le causali:
- Casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- In assenza di previsione di specifiche previste dai contratti collettivi, e possibile per motivi di natura tecnica, organizzativa o produttiva, che le parti stessi individuino le causali. Il termine del contratto in questo caso non puo comunque eccedere il 30/04/2024;
- Sostituzione di altri lavoratori;
Pur avendo l'obbiettivo di garantire maggior flessibilita, la nuova normativa presente alcune problematiche a livello tecnico, a oggi sono pochi i contratti collettivi che prevedo causali specifiche, e nel caso si voglia ricorrere alla contrattazione su base aziendale, per avere questa efficacia, la sottoscrizione dovra avvenire per il tramite di sindacati con maggiore rappresentativita.
Per quanto riguarda l'apposizione di causale fra le parti, questa non puo avvenire per semplice sottoscrizione ma il contratto dovra essere certificato presso le commissione previste per legge.
Ad parere dello studio lo sforamento dei 12 mesi non e di facile gestione o quantomeno d'immediata applicazione, in quanto sono previste specifiche procedure sindacali (che coinvolgano non un solo dipendente interessato ma la completa forza lavoro, e non e neppure sicuro l'avvallo del sindacato in termine di recepimento delle causali proposte) o al ricorso delle commissioni di certificazione.
INTERRUZZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo, o in caso di previsioni specifiche per assenze superiori a 5 giorni, il rapporto e da intendersi risolto per dimissioni volontarie.
Cio comporta il mancato diritto alla naspi per il lavoratore, mentre il datore di lavoro non sara piu costretto a intraprendere procedure disciplinari al fine di licenziamento per assenza non giustificata.
Configurandosi come dimissioni e non come licenziamento, il datore di lavoro non sara piu costretto al pagamento del ticket naspi.
PERIODI DI PROVA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Sono determinati matematicamente e in misura certa, 1 giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario in relazione al contratto individuale di lavoro. I giorni di prova non possono mai essere inferiore a 2
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Solo per il periodo intercorrente Luglio 2023 e Dicembre 2023, e per i dipendenti con retribuzione lorda fino a 35000 €, e prevista una riduzione del carico contributivo a loro carico a incremento di quanto gia previsto dalla legge di bilancio.
Cio comporta un ulteriore aumento sul netto busta, a tal proposito si invitano i clienti che hanno netti stabiliti in busta a comunicarci come intendano operare alla luce della normativa.
CAMBIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Decade l'obbligo informativo di quanto previsto dal decreto Trasparenza, e possibile assolvere alla disposizione semplicemente rimandando alle norme di riferimento, e pero obbligo dell'azienda mettere a disposizione anche tramite siti web contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Lo studio sta studiando un sistema per rendere operativo quanto descritto, il servizio sara a pagamento.
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVE
Agevolazione under 30 Neet.
Datori interessati
Tutti i datori di lavoro privati
Esclusi i datori di lavoro domestico
Destinatari
Soggetti che non abbiano compiuto ancora 30 anni, che non siano iscritti a corsi di studio o formazione, che siano iscritti al programma nazionale occupazione giovani
Eta del destinatario
Under 30
Tipologia di contratto
Nuove assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato di secondo livello avvenute fra Giugno 2023 a Dicembre 2023.
Incentivo contributivo
L'agevolazione prevede il recupero delle retribuzioni erogate con tetto al 60% per 12 mesi. Le coperture sono in base alla disponibilita dei fondi al momento della domanda da presentare all'Inps. E' cumulabile con altre agevolazioni ma il questo caso il tetto diviene del 20%.
Altre agevolazioni: sono state previste agevolazione per assunzione di soggetti percettori di assegno d'inclusione.
BENEFIT ESENTI AI DIPENDENTI
I fringe benefit esentasse corrisposti ai dipendenti salgono a 3000 € ma solo per i dipendenti che hanno figli a carico, in tutti gli altri casi il limite e di 258 € oltre eventuale bonus carburante di 200 € ma da assoggettare a contribuzione.
Fringe benefit 2023 per figli a carico
Autocertificazione requisiti accesso esenzione 3000 fringe benefit dipendenti con figli a carico
Modulo
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Effettuare i bonifici inerenti alla trattenute sindacali esercitate in busta paga nei confronti dei sindacati interessati [..]
Aziende clienti
Buste paga mensili
CCNL gestiti
Assunzioni mensili
Clienti nuovi al mese
Studi assistiti
Buste Mar 2024
Buste Feb 2024
Buste Gen 2024
Buste Dic 2023
Buste Nov 2023
Buste Ott 2023
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