Decreto Agosto, cig, licenziamenti e altre novitAfA - Proroga cassa integrazione
Sono previste ulteriori 18 settimane con decorrenza dal 13 Luglio al 31 Dicembre.
Il primo blocco di 9 settimane e libero e non prevede il versamento di contributi come le precedenti, il secondo blocco prevede dei paletti in base al fatturato 2019.
Il contributo addizionale e pari:
Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che non anno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non e dovuto dai datori di lavoro che hanno
Subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero
Avviato l'attivita di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
- Stop ai licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti per gmo copre tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l'intesa raggiunta, e il testo del decreto approvato, non e prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell'azienda.
Il blocco non opera in caso di: cessazione attivita, fallimento, accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale
- Agevolazioni contributive per aziende che non fruiscono della cig
L'articolo 3 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano gia fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
La norma prevede, in particolare, che per un periodo massimo di 4 mesi, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il suddetto esonero contributivo e fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale gia fruite e puo essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- Agevolazioni contributive per aziende che assumono a tempo indeterminato
L'articolo 6 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'eta anagrafica
dei lavoratori.
Tuttavia, per la piena operativita di tale agevolazione e necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.
La norma prevede, in particolare, che, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero
totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).
L'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto a€oeAgostoa€ (ossia successive al 15 agosto 2020).
L'articolo 7 del Decreto a€oeAgostoa€ stabilisce che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalita e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Possibilita di ulteriore dilazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020), possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020.
per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali
In base al dettato normativo, la possibilita del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell'anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), purche la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.