Stiamo ricercando una figura professionale operatore su macchina utensile con conoscenza di disegno cad cam….. appassionate di meccanica e predisposte al miglioramento continuo su torni frese e rettifiche. Un infinito grazie .
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Siamo alla ricerca di personale giovane, volenteroso e automunito con mansione di giardiniere/aiuto giardiniere. Per info chiamare il 3664627579 e chiedere di Federico
Cerco persona in grado di gestire la parte documentale della nostra amministrazione compresa registrazione dei documenti in programmi informatici predisposti allo scopo, gestione del personale, ecc... Si richiede la presenza fissa presso la nostra societa per 2 o piu mezze giornate settimanali. E' preferibile il possesso di una partita iva che permetta di emettere fattura per la consulenza.
Esonero lavoratrici madre
Gentile cliente,
nel periodo 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e previsto un esonero del 100% dei contributi inps carico dipendente (limite annuo massimo 3000 euro) per le lavoratrici madri di n.3 figli assunte a tempo INDETERMINATO oppure APPRENDISTATO, di cui il piu piccolo non abbia compiuto il 18esimo anno di eta.
Solo per l'anno 2024 questo esonero e previsto anche per le lavoratrici madri di n. 2 figli assunte a tempo INDETERMINATO oppure APPRENDISTATO, di cui il piu piccolo con meno di 10 anni.
Ai fini dell'applicazione di tale incentivo risulta necessario consegnare alle dipendenti interessate la dichiarazione in allegato , le quali dovranno compilarla e consegnarla al proprio datore di lavoro che provvedera a sua volta ad inoltrarla al nostro Studio.
Autocertificazione
Fringe benefit 2023 per figli a carico
Autocertificazione requisiti accesso esenzione 3000 fringe benefit dipendenti con figli a carico
Modulo
Chiusura estiva e termine invio presenze paghe Luglio
Gentile cliente, con la presente si segnala che il nostro studio chiudera' per ferie a decorrere dal 12 al 20 Agosto compresi. In queste giornate lo studio sara completamente chiuso.
Dal 21 di Agosto fino al 30 per qualsiasi adempimento urgente restiamo disponibili esclusivamente a mezzo mail.
Per gestire correttamente le paghe di competenza mese di Luglio chiediamo l'invio delle presenze entro e non oltre il 4 Agosto.
Cogliamo l'occasione per augurare delle buone ferie.
Staff Maced
Novita dal decreto lavoro
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: COME CAMBIANO CON IL DECRETO LAVORO
La durata massima resta ferma a un massimo di 24, ma per proroghe e rinnovi eccedenti i 12 mesi, vengono modificate le causali:
- Casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- In assenza di previsione di specifiche previste dai contratti collettivi, e possibile per motivi di natura tecnica, organizzativa o produttiva, che le parti stessi individuino le causali. Il termine del contratto in questo caso non puo comunque eccedere il 30/04/2024;
- Sostituzione di altri lavoratori;
Pur avendo l'obbiettivo di garantire maggior flessibilita, la nuova normativa presente alcune problematiche a livello tecnico, a oggi sono pochi i contratti collettivi che prevedo causali specifiche, e nel caso si voglia ricorrere alla contrattazione su base aziendale, per avere questa efficacia, la sottoscrizione dovra avvenire per il tramite di sindacati con maggiore rappresentativita.
Per quanto riguarda l'apposizione di causale fra le parti, questa non puo avvenire per semplice sottoscrizione ma il contratto dovra essere certificato presso le commissione previste per legge.
Ad parere dello studio lo sforamento dei 12 mesi non e di facile gestione o quantomeno d'immediata applicazione, in quanto sono previste specifiche procedure sindacali (che coinvolgano non un solo dipendente interessato ma la completa forza lavoro, e non e neppure sicuro l'avvallo del sindacato in termine di recepimento delle causali proposte) o al ricorso delle commissioni di certificazione.
INTERRUZZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO 5 GIORNI DI ASSENZA INGIUSTIFICATA
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo, o in caso di previsioni specifiche per assenze superiori a 5 giorni, il rapporto e da intendersi risolto per dimissioni volontarie.
Cio comporta il mancato diritto alla naspi per il lavoratore, mentre il datore di lavoro non sara piu costretto a intraprendere procedure disciplinari al fine di licenziamento per assenza non giustificata.
Configurandosi come dimissioni e non come licenziamento, il datore di lavoro non sara piu costretto al pagamento del ticket naspi.
PERIODI DI PROVA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Sono determinati matematicamente e in misura certa, 1 giorno di effettivo lavoro per ogni 15 giorni di calendario in relazione al contratto individuale di lavoro. I giorni di prova non possono mai essere inferiore a 2
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Solo per il periodo intercorrente Luglio 2023 e Dicembre 2023, e per i dipendenti con retribuzione lorda fino a 35000 €, e prevista una riduzione del carico contributivo a loro carico a incremento di quanto gia previsto dalla legge di bilancio.
Cio comporta un ulteriore aumento sul netto busta, a tal proposito si invitano i clienti che hanno netti stabiliti in busta a comunicarci come intendano operare alla luce della normativa.
CAMBIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Decade l'obbligo informativo di quanto previsto dal decreto Trasparenza, e possibile assolvere alla disposizione semplicemente rimandando alle norme di riferimento, e pero obbligo dell'azienda mettere a disposizione anche tramite siti web contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Lo studio sta studiando un sistema per rendere operativo quanto descritto, il servizio sara a pagamento.
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVE
Agevolazione under 30 Neet.
Datori interessati
Tutti i datori di lavoro privati
Esclusi i datori di lavoro domestico
Destinatari
Soggetti che non abbiano compiuto ancora 30 anni, che non siano iscritti a corsi di studio o formazione, che siano iscritti al programma nazionale occupazione giovani
Eta del destinatario
Under 30
Tipologia di contratto
Nuove assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato di secondo livello avvenute fra Giugno 2023 a Dicembre 2023.
Incentivo contributivo
L'agevolazione prevede il recupero delle retribuzioni erogate con tetto al 60% per 12 mesi. Le coperture sono in base alla disponibilita dei fondi al momento della domanda da presentare all'Inps. E' cumulabile con altre agevolazioni ma il questo caso il tetto diviene del 20%.
Altre agevolazioni: sono state previste agevolazione per assunzione di soggetti percettori di assegno d'inclusione.
BENEFIT ESENTI AI DIPENDENTI
I fringe benefit esentasse corrisposti ai dipendenti salgono a 3000 € ma solo per i dipendenti che hanno figli a carico, in tutti gli altri casi il limite e di 258 € oltre eventuale bonus carburante di 200 € ma da assoggettare a contribuzione.
Dimissioni Telematiche
Se il vostro dipendente vuole presentare le proprie dimissioni velocemente ci pensiamo noi! Il costo del servizio e' di 50 euro a carico del soggetto interessato.
Scarica la delega per la presentazione e il link per il pagamento.
Assicurazione Professionale
A decorrere dal 2023 solo per le aziende clienti da oltre un anno, sara' inserita in fattura la seguente voce (Una tantum annuale assicurazione professionale importo), con importo pari a 15 €.
A copertura dei rischi derivante da errori di elaborazione o da negligenze o imperizie dei dati comunicati del cliente, e per qualsiasi altra problematica intercorrente nel rapporto fra le parti che diano adito a sanzioni e interessi verso gli enti, la voce permette di accedere al rimborso per quanto previsto dall'assicurazione professionale del professionista incaricato.
Per gli studi professionali e per i gruppi d'impresa assistiti la voce sara' gestita in base al numero di aziende.
L'una tantum ha copertura annuale, sara' quindi inserita nella prima fattura di ogni anno.
Forti che quanto detto non arrechi malumore da parte vostra, il fine ultimo e' garantirvi sempre un servizio di qualita' e di darvi un'ulteriore garanzia.
Fatturazione Maced sas dal 2023
A decorrere dal 2023 solo per gli studi professionali o i gruppi d'imprese assistite non verra' piu' adottata l'emissione della fattura su base trimestrale, la fatturazione sara' emessa mensilmente, posticipata rispetto al mese di competenza.Il tutto al fine di uniformarci rispetto alla nostra tipologia di contabilita' che prevede il versamento dell'iva mensile.
Smart Working 2023
Con il 2023 ritorna l'obbligo di redazione dell'accordo individuale di smart working, con la presente si richiede per le aziende aderenti di fornici l'elenco del personale interessato, al fine di redigere correttamente l'accordo e di depositarlo al ministero.
Decreto legge 52 del 16 giugno
Gentile cliente,
Il decreto legge 52 del 16 giugno ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 (cigo,fis,fsba) oppure 18 (cigd zona gialla, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.
Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 / 22 settimane riconosciute anche prima di settembre.
Chiediamo quindi di comunicarci l'eventuale volontA di sfruttare le ulteriori 4 settimane anticipatamente.
Cordiali saluti
Uso fraudolento degli ammortizzatori sociali
Si mette alla vostra attenzione che l'ispettorato del lavoro sta iniziando azione di controllo diffuso di utilizzo fraudolento degli ammortizzatori sociali, cigo fis cig in deroga fsba.
Sotto la lente d'ingrandimento le seguenti casistiche:
- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attivitA ;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione alla€tmemergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa della€tmattivitA , modifiche della€tminquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto la€tmerogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato alla€tmINPS la ripresa, anche parziale, della€tmattivitA lavorativa.
Vi invitiamo quindi ad utilizzare lo strumento solo in caso di reale necessitA .
Nuovi Adempimenti Per L'appaltatore E Nuovi Obblighi Di Controllo Per Il Committente
Cambia la norma del decreto fiscale sugli appalti oltre 200mila euro ad alta densitA di manodopera.
La nuova norma relativa agli appalti (articolo 4 dl 124/2019), superiori ai 200.000 euro, si applica a "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivitA del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietA di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".
Quindi l'impresa appaltatrice deve provvedere al versamento delle ritenute sul lavoro con distinte deleghe F24 per ciascun committente, senza possibilitA di compensazione di alcun credito, e ne fornisce poi una copia al committente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento, unitamente all'invio di un elenco nominativo dei lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'appalto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta, il dettaglio delle ritenute fiscali, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. I crediti non utilizzati verranno quindi recuperati con ritardo, ovvero l'anno successivo in fase di dichiarazione 770.
Se tutto questo non succede, oppure se dalla documentazione trasmessa risultano l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, A¨ preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento A¨ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Se non adempie a questi obblighi, il committente paga una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonchAc per il tempestivo versamento, senza possibilitA di compensazione.
Attenzione: le regole appena esposte non valgono nel caso in cui l'impresa affidataria dei lavori sia in una delle seguenti condizioni (che devono essere comprovate da idonea documentazione rilasciata dalla camera di commercio):
- impresa in attivitA da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, che presenti nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi;
- niente iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitA produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (a meno che non siano in corso piani di rateazione).
Resta inalterata, par di capire, la parte della norma che prevede il reverse charge IVA sugli appalti.
Una norma che, non prevedendo la compensazione delle ritenute con altri debiti tributari e contributivi rappresenta un problema di liquiditA per le imprese, nonchAc un aggravio burocratico prevedendo l'onere dei versamenti per ogni singolo cantiere e/o contratto dovendosi chiaramente indicare al committente i lavoratori impiegati nell'appalto per cui si stanno versando le ritenute.
Nuovo bonus dl 3-2020 e decadenza bonus renzi
A partire da Luglio 2020 entra in vigore il bonus DL 3/2020 e contemporaneamente viene abrogato il bonus Renzi.
Nei cedolini la prestazione sara' automatica per i dipendenti che percepivano il bonus Renzi, in base al principio dellA¢a‚¬a„¢automaticita' della prestazione.
Per capire i principi di quantificazione dell'importo si invita a prendere visione del testo in calce all'allegato.
Per i dipendenti che vogliono optare per la non erogazione e o al conguaglio con altri redditi, si rende necessaria la compilazione dell'allegato bonus fiscale, il modulo depitamente compilato dovra' pervenire in studio nei soli casi sopra specificati.
Bonus fiscale
Chiusura estiva studio
Gentile cliente,la presente per comunicare che lo studio chiuderA per ferie a decorrere dal 8 al 31 agosto compresi.
Si prega quindi di comunicare le presenze di luglio dei propri dipendenti quanto prima e comunque entro e non oltre il prossimo 7 agosto.
Si coglie l'occasione per augurare a tutti delle buone ferie.
Cordiali saluti,
Staff Maced
Decreto Agosto, cig, licenziamenti e altre novitAfA
- Proroga cassa integrazione
Sono previste ulteriori 18 settimane con decorrenza dal 13 Luglio al 31 Dicembre.
Il primo blocco di 9 settimane e libero e non prevede il versamento di contributi come le precedenti, il secondo blocco prevede dei paletti in base al fatturato 2019.
Il contributo addizionale e pari:
Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita lavorativa, per i datori di lavoro che non anno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non e dovuto dai datori di lavoro che hanno
Subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero
Avviato l'attivita di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
- Stop ai licenziamenti
Il blocco dei licenziamenti per gmo copre tutto il periodo di estensione della cassa integrazione. Infatti secondo l'intesa raggiunta, e il testo del decreto approvato, non e prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti se non la fine della fruizione della cassa integrazione da parte dell'azienda.
Il blocco non opera in caso di: cessazione attivita, fallimento, accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale
- Agevolazioni contributive per aziende che non fruiscono della cig
L'articolo 3 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano gia fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.
La norma prevede, in particolare, che per un periodo massimo di 4 mesi, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il suddetto esonero contributivo e fruibile entro il 31 dicembre 2020, in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale gia fruite e puo essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
- Agevolazioni contributive per aziende che assumono a tempo indeterminato
L'articolo 6 del Decreto a€oeAgostoa€ introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall'eta anagrafica
dei lavoratori.
Tuttavia, per la piena operativita di tale agevolazione e necessario attendere le istruzioni operative dell'INPS.
La norma prevede, in particolare, che, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero
totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).
L'esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto a€oeAgostoa€ (ossia successive al 15 agosto 2020).
L'articolo 7 del Decreto a€oeAgostoa€ stabilisce che l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalita e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Possibilita di ulteriore dilazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di cui agli articoli 126 e 127 del DL n. 34/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020), possono essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi,
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020.
per il restante 50% con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
- Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali
In base al dettato normativo, la possibilita del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero per un periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell'anno 2020) e per una sola volta (indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), purche la sottoscrizione del contratto non sia successiva al 31 dicembre 2020.
PAGAMENTO VERSAMENTI SOSPESI F24 FEBBRAIO MARZO E APRILE
Gentile cliente, in data 16 settembre 2020 scade il termine ultimo di pagamento dei versamenti sospesi a seguito emergenza covid relativi ai periodi di competenza febbraio, marzo e aprile.
Con la presente chiediamo di comunicarci nuovamente se non avete provveduto al pagamento dei sopra citati periodi.
Il decreto Agosto prevede la possibilitA di restituire tali somme nei seguenti termini:
- Pagamento integrale dei versamenti sospesi in data 16 settembre senza tariffazione da parte dello studio.
- Dilazione del totale in n. massimo 4 rate a partire dal 16 settembre, a seguito di inoltro di apposita istanza di dilazione. Tale istanza dovrA essere presentata dal nostro studio e sarA tariffata 50 euro + iva;
- Pagamento del 50% del totale entro il 16 settembre in unica soluzione oppure in massimo 4 rate a partire dalla stessa data, ed ulteriore 50% del totale in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021 oppure in 24 rate a partire dalla medesima data.
In caso di adesione alla dilazione entro e non oltre il prossimo 11 Settembre si dovrA rispondere a questa mail manifestando le proprie intenzioni.
L'F24 che verrA inoltrato a seguito della vostra scelta annulla e sostituisce eventuale F24 competenza agosto precedentemente inoltrato.
Lo studio si solleva da ogni responsabilitA in caso di mancata risposta alla presente.
Cordiali saluti
decreto legge 28 ottobre 2020 n 137
CASSA INTEGRAZIONE
Sono previste ulteriori sei settimane di cassa integrazione per un periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Nel caso in cui il periodo precedentemente richiesto fosse, anche parzialmente, collocato alla€tminterno dei limiti sopra indicati verrA convertito automaticamente nelle settimane previste dal presente decreto.
Le sei settimane previste saranno riconosciute ai datori di lavoro che hanno giA interamente usufruito delle ulteriori nove settimane concesse dal decreto agosto (settimane con contribuzione variabile in base al calo di fatturato).
Anche per queste sei settimane A¨ previsto il contributo aggiuntivo sulla base della riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, piA¹ specificatamente:
-Nessun contributo aggiuntivo se vi A¨ una riduzione di fatturato superiore al 20%, se la€tmattivitA aziendale A¨ iniziata successivamente al primo gennaio 2019 o se la€tmattivitA aziendale A¨ stata chiusa o limitata dal decreto del 24 ottobre 2020.
-Contributo aggiuntivo pari al 9% della retribuzione globale spettante al lavoratore se vi A¨ stato un calo di fatturato inferiore al 20%
-Contributo aggiuntivo pari al 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore se non vi A¨ stato alcun calo di fatturato
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SOLO PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITAa€tm INDICATE NELLa€tmALLEGATO
Sono sospesi i termini dei versamenti contributivi dovuti con competenza novembre 2020, tale sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti alle aziende che svolgono attivitA compresa tra quelle elencate nella€tmallegato.
I pagamenti sospesi dovranno essere recuperati in una€tmunica soluzione entro la data del 16 marzo 2021, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA
Aˆ riconosciuto la€tmesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione della contribuzione INAIL), della quota a carico datore di lavoro relativo al mese di novembre 2020.
La€tmesonero A¨ riconosciuto agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e sarA al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquota.
27-03-2024
La prestazione va effettuata entro le 24 del giorno precedentela prestazione. Possono essere comunicate congiuntamente 30 giornate. Per le giornate di[..]
27-03-2024
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28-03-2024
Presentazione all'delle domande di per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente [..]
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Comunicazione Cisoa maltempo delle giornate d'assenza dei 15 giorni precedenti [..]
28-03-2024
Versamento ai fondi tfr previdenza complementare per conto deipropri dipendenti. [..]
28-03-2024
Sei in regola con la normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro zh Vi invitamo a visionare le pesanti sanzione, anche penali in caso dinon ottempe[..]
28-03-2024
Effettuare i bonifici inerenti alla trattenute sindacali esercitate in busta paga nei confronti dei sindacati interessati [..]
Aziende clienti
Buste paga mensili
CCNL gestiti
Assunzioni mensili
Clienti nuovi al mese
Studi assistiti
Buste Feb 2024
Buste Gen 2024
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